La politica commerciale è una delle politiche più integrate dell’Unione, costituendo ai sensi dell’art. 3 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea una competenza esclusiva.
In origine, essa riguardava innanzitutto le decisioni tariffarie dell’unione doganale istituita con i Trattati di Roma del 1957 tra Italia, Francia, Germania, Belgio, Olanda e Lussemburgo. Nel tempo, le competenze si sono gradualmente ampliate, inglobando la negoziazione e conclusione di accordi tariffari e commerciali, gli aspetti commerciali della proprietà intellettuale, gli investimenti diretti esteri, nonché la definizione degli strumenti di difesa commerciale nei casi di dumping, sovvenzioni e misure di salvaguardia. L’art. 207 del Trattato di Lisbona, infine, che ha riscritto l’art. 133 del vecchio TCE, ha precisato che la politica commerciale comune rientra nell’azione esterna dell’Unione, che ne definisce principi e obiettivi al fine di garantire un coerente coordinamento tra la politica estera dell’Unione e l’instaurazione di relazioni commerciali privilegiate.
Dal punto di vista organizzativo, la Commissione esercita un ruolo centrale, rappresentando tutti gli Stati Membri ai tavoli dell’OMC, conducendo in prima persona i negoziati per gli accordi bilaterali e vedendosi riconosciuto il potere di iniziativa legislativa in materia.
Il Consiglio dell’Unione Europea (Consiglio Affari Esteri, formato Commercio) ha il compito di coordinare la politica commerciale con l’azione esterna dell’Unione, definendone principi fondamentali e obiettivi strategici, nonché autorizzando la Commissione ad avviare e concludere negoziati bilaterali e multilaterali. Le riunioni del Consiglio vengono preparate dal Coreper II e dal Comitato Politica Commerciale (nelle formazioni “Titolari” e “Supplenti”).
A livello tecnico i singoli dossier sono preparati da diversi Gruppi di lavoro:
– Comitato Politica Commerciale Servizi ed Investimenti
– Gruppo di lavoro Questioni Commerciali (WPTQ)
– Gruppo di lavoro Beni doppio uso
– Gruppo Crediti alle Esportazioni
– Gruppo Prodotti di Base (PROBA)
Da parte sua, il Parlamento europeo svolge non solo l’essenziale compito di codecisore nell’adozione delle misure legislative di attuazione della politica commerciale ma anche un importantissimo ruolo di sprone e controllo delle altre Istituzioni nel perseguimento degli obiettivi di interesse dell’intera Unione.
L’attività del Coordinamento Politica Commerciale si articola attorno a tre filoni di dossier:
– gli accordi multilaterali/plurilaterali;
– gli accordi bilaterali;
– la normativa UE adottata in materia.
Il pilastro multilaterale è sostanzialmente rappresentato da tutto quel complesso di regole e istituzioni che costituisce il “sistema OMC”, una sorta di “costituzione” globale delle regole del commercio tra gli Stati. La Commissione, in costante coordinamento con le rappresentanze degli Stati membri, agisce come unico negoziatore europeo in ambito multilaterale e plurilaterale e cura la piena attuazione in sede OMC dei trattati GATT, GATS e TRIPS. In tale filone devono essere ricompresi anche i numerosi Understandings, che specificano il contenuto di alcuni fondamentali articoli del GATT, gli Accordi Settoriali (ad esempio, quelli sul settore agricolo, sulle misure sanitarie e fitosanitarie e sulle regole d’origine) e gli Accordi plurilaterali, negoziati e conclusi solo da alcuni membri dell’OMC.
Per saperne di più: http://ec.europa.eu/trade/policy/eu-and-wto/
Il pilastro bilaterale è rappresentato dagli accordi commerciali che l’Unione conclude con altri Stati. In base alla profondità dei legami commerciali che le Parti intendono costruire avremo accordi di cooperazione tecnica o di facilitazione degli scambi, accordi di libero scambio, con i quali si creano regimi di preferenze commerciali, accordi di partenariato, con i quali ai legami commerciali si affiancano relazioni di tipo politico attraverso un ampliamento delle materie oggetto dell’accordo e la creazione di un framework istituzionale.
A seguito del parere della Corte di Giustizia del 16 maggio 2017 sull’Accordo di Libero Scambio con Singapore, al fine di evitare rallentamenti nell’entrata in vigore degli Accordi di Libero Scambio (fino ad allora subordinata alla ratifica di tutti gli Stati membri), è stata messa in atto una nuova architettura che prevede il cd. “splitting”, ovvero la distinzione tra gli Accordi di Libero Scambio inclusivi degli investimenti di competenza esclusiva dell’Unione e gli Accordi sulla protezione degli investimenti di competenza mista (UE – Stati membri).
Per saperne di più: http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/
Infine, il pilastro normativo è rappresentato da quel complesso regolamentare che l’Unione adotta nel perseguire in maniera autonoma i propri obiettivi di politica commerciale, ad esempio predisponendo gli strumenti giuridici per la difesa dei propri interessi commerciali ovvero istituendo un sistema generalizzato di preferenze per favorire attraverso il commercio l’economia dei Paesi in via di sviluppo in maniera distinta da programmi e iniziative della cooperazione allo sviluppo.
Per saperne di più: http://ec.europa.eu/trade/