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Consiglio Affari Economici e Finanziari (ECOFIN)

La preparazione della partecipazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze al Consiglio dell’Unione europea in materia economica e finanziaria (Economic and Financial Affairs Council – ECOFIN) è curata dagli uffici del Ministero dell’Economia e delle finanze, in sinergia con la Rappresentanza Permanente.

Di consueto nell’arco dell’anno si svolgono undici Consigli, di cui due informali (uno per ciascuno semestre di Presidenza).

In vista delle riunioni del Consiglio ECOFIN, i dossier afferenti il settore economico e finanziario sono preparati dal Comitato Economico e Finanziario (Economic and Financial Committee) e dai gruppi di lavoro del Consiglio: Financial Counsellors Working Group (questioni economiche e monetarie), Budget Committee (bilancio Europeo e coordinamento delle politiche di bilancio nazionali), Working Party on Financial Services and the Banking Union (dossier bancari e finanziari), Working Group on Taxation (questioni fiscali).

Il Comitato e i gruppi di lavoro si riuniscono mediamente una volta al mese; fa eccezione il Working Party on Financial Services and the Banking Union, che si riunisce invece più volte la settimana sui diversi dossier legislativi ad esso affidati.

Gli atti licenziati dal Comitato e dai gruppi di lavoro vengono sottoposti al COREPER II per l’approvazione in vista dell’esame e dell’adozione da parte del Consiglio ECOFIN.

Dossier in primo piano

1. Attuazione del Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Recovery and resilience facility, RRF)

Lo strumento chiave del Next Generation EU, il Dispositivo per la ripresa e resilienza, è stato creato per aiutare i paesi a superare la crisi Covid-19 e costruire le basi per un’economia più resiliente e inclusiva attraverso la transizione verde e digitale. Le risorse messe a disposizione per gli Stati membri, assegnate attraverso sia finanziamenti a fondo perduto sia prestiti, sono pari a 723,8 miliardi di euro (a prezzi correnti). Il Regolamento sul Dispositivo per la ripresa e la resilienza, dopo un lungo e complesso negoziato a partire dalla proposta della Commissione del 28 maggio 2020, è stato pubblicato a febbraio 2021.

Con l’entrata in vigore del Regolamento si è dato avvio all’approvazione da parte del Consiglio, dopo la valutazione della Commissione, dei Piani Nazionali di Ripresa degli Stati membri. Il Piano di Ripresa e Resilienza dell’Italia, che prevede una dotazione di risorse pari a 191,5 miliardi, è stato approvato nel mese di luglio 2021. E’ seguita la fase dei pre-finanziamenti e dei pagamenti delle tranche previa verifica da parte della Commissione e del Consiglio del conseguimento degli obiettivi e traguardi indicati nei Piani nazionali.

Le informazioni e i documenti aggiornati relativi al Dispositivo per la ripresa e la resilienza sono disponibili sul sito della Commissione europea al link:

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en#the-recovery-and-resilience-facility

Le informazioni relative all’attuazione del Piano di Ripresa e Resilienza dell’Italia sono pubblicate sul sito istituzionale Italia domani e disponibili al link:

https://italiadomani.gov.it/it/home.html

A seguito dell’aggressione russa dell’Ucraina, nel mese di maggio 2022, la Commissione ha proposto la modifica del quadro dell’RRF per adeguarlo all’attuazione del RePowerEU, il piano per ridurre la dipendenza dell’UE dai combustibili fossili e accelerare la transizione verde. Le riforme e gli investimenti dedicati agli obiettivi del RePowerEU dovranno essere inclusi nei Piani di Ripresa e Resilienza in un capitolo dedicato. Il 4 ottobre 2022 il Consiglio ha adottato l’orientamento generale sulle modifiche al Regolamento RRF in chiave RePowerEU ( https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/10/04/repowereu-council-agrees-its-position/).

Maggiori informazioni sul piano RePowerEU sono disponibili al link:

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/repowereu-affordable-secure-and-sustainable-energy-europe_it#le-azioni-di-repowereu

 

2.Assistenza macro-finanziaria

L’assistenza macro-finanziaria (AMF) è l’aiuto finanziario di emergenza concesso ai paesi che sono geograficamente, economicamente e politicamente vicini all’Unione europea, per stabilizzare le loro economie in tempi di crisi. L’obiettivo è quello di contribuire a garantire la stabilità e la prosperità al di fuori dell’Unione europea.

L’assistenza viene garantita principalmente attraverso la concessione di prestiti a condizioni molto agevolate ed erogati a rate. Per accedervi, i Paesi devono aver firmato un programma di finanziamento con il Fondo Monetario Internazionale, soddisfare alcune condizioni come il rispetto dei diritti umani e la lotta alla corruzione, e attuare riforme democratiche, economiche e di governance. Per finanziare il programma la Commissione Europea prende in prestito il denaro sui mercati dei capitali attraverso emissione di aste titoli pubblici.

Tra i Paesi che hanno beneficiato e beneficiano dell’assistenza ci sono quelli successivamente diventati membri dell’UE (Bulgaria, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Romania, Slovacchia e Repubblica Federale Ceca e Slovacca) e i Paesi che sono candidati o potenziali candidati a diventarne parte – Macedonia del Nord, Albania, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Montenegro e Serbia – e Paesi confinanti o vicini alla UE come Armenia, Bielorussia, Georgia e Moldavia, nonché Algeria, Israele, Giordania, Libano e Tunisia.

Di particolare attualità i vari programmi di assistenza concessi all’Ucraina nello sforzo compiuto dall’UE, insieme alla comunità internazionale, di aiutare il Paese a far fronte al suo fabbisogno finanziario immediato a seguito dell’aggressione da parte della Federazione Russia

L’approvazione dell’AMF avviene tramite una procedura legislativa ordinaria. Si evidenzia che, a seguito di una proposta della Commissione, il Consiglio e il Parlamento hanno adottato il 25 maggio 2020 una decisione relativamente ad un aiuto in favore dei Paesi che hanno sofferto per la crisi da Covid-19.

Maggiori informazioni sui programmi di assistenza macro-finanziaria sono disponibili sul sito della Commissione: https://economy-finance.ec.europa.eu/eu-financial-assistance/macro-financial-assistance-mfa_en

Per AMF Ucraina qui: https://eu-solidarity-ukraine.ec.europa.eu/eu-assistance-ukraine_en

Per AMF Covid-19 qui: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5431

 

3. Il Semestre europeo e le Raccomandazioni specifiche per Paese (CSRs)

Uno dei processi politicamente più rilevanti nel quale è coinvolto il Consiglio Ecofin è quello del Semestre europeo, che conduce nel giugno di ogni anno all’adozione delle Raccomandazioni indirizzate agli Stati membri da parte del Consiglio Europeo.

A partire dal 2020 i contenuti e tempistiche tradizionali del Semestre europeo sono stati adeguati rispetto all’introduzione di strumenti di risposta alla crisi Covid-19 e all’attuazione del Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (Recovery and Resilience Facility, RRF).

Le informazioni e i documenti aggiornati relativi al Semestre europeo sono disponibili sul sito della Commissione europea al link https://commission.europa.eu/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/european-semester_it

 

 

4. Rafforzamento dell’Unione economica e monetaria

L’emergere della crisi economica e finanziaria a partire dal 2008 ha comportato l’introduzione di una nuova serie di strumenti di governance e il miglioramento del funzionamento di quelli esistenti per preservare la stabilità finanziaria dell’UE. I paesi UE hanno concordato di proseguire il percorso di rafforzamento dell’Unione economica e monetaria per dotarsi degli strumenti necessari ad affrontare le sfide e i possibili shock futuri.

Le informazioni sul processo di approfondimento dell’UEM sono disponibili sul sito del Consiglio al link https://www.consilium.europa.eu/it/policies/emu-deepening/

 

SERVIZI FINANZIARI

Completamento dell’Unione Bancaria e revisione del quadro in materia di gestione delle crisi

A seguito della crisi finanziaria del 2008-09, l’Unione europea ha varato il progetto dell’Unione Bancaria, fondato su tre pilastri, ossia il Meccanismo unico di supervisione bancaria (Single Supervisory Mechanism, SSM), il Meccanismo unico di risoluzione delle crisi (Single Resolution Mechanism, SRM) e il Sistema europeo di assicurazione dei depositi (European Deposit Insurance Scheme, EDIS); completano il quadro il Meccanismo europeo di stabilità (European Stability Mechanism, ESM) e la Comunicazione della Commissione sugli aiuti di Stato nel settore bancario.

Il primo pilastro dell’Unione Bancaria (SSM), entrato in funzione nel novembre 2014, ha determinato l’accentramento presso la Banca Centrale Europea (BCE) della vigilanza sulle maggiori banche europee, e l’affidamento ad essa di poteri di coordinamento della vigilanza sulle altre banche. Il secondo pilastro (SRM), pienamente operativo dal 2016, ha introdotto l’accentramento presso una nuova autorità europea – il Single Resolution Board (SRB) – della gestione delle crisi delle banche sottoposte a vigilanza accentrata (e dei gruppi bancari operanti su base transfrontaliera); quest’ultima può avvalersi di un fondo di risoluzione europeo, finanziato dal sistema bancario.

Sul terzo pilastro (EDIS), che consiste nell’istituzione di un sistema europeo accentrato di garanzia dei depositi che intervenga nelle crisi bancarie, le discussioni sono ancora in corso. Al Vertice Euro del giugno 2021 i Capi di Stato e di Governo dell’area dell’euro hanno reiterato il loro impegno per il completamento dell’Unione Bancaria; i lavori stanno proseguendo in parallelo sia a livello politico (attraverso il High-Level Working Group, istituito dall’Eurogruppo) sia a livello tecnico (nell’ambito dell’apposito gruppo di lavoro presso il Consiglio).

La Commissione sta lavorando alla revisione del quadro in materia di gestione delle crisi bancarie e di garanzia dei depositi introdotto nel 2014, costituito dalla direttiva in materia di risanamento e risoluzione (Bank Recovery and Resolution Directive – BRRD), dal regolamento che istituisce il Meccanismo Unico di Risoluzione (Single Resolution Mechanism Regulation – SRMR) e dalla direttiva sui sistemi di garanzia dei depositi (Deposit Guarantee Schemes Directive – DGSD).


Regolamentazione prudenziale delle banche

Nell’ottobre 2021 la Commissione ha pubblicato una proposta di revisione della normativa prudenziale delle banche, contenuta nella Capital Requirements Directive e nel Capital Requirements Regulation (c.d. pacchetto CRD/CRR). Con tale iniziativa si recepiscono nell’ordinamento europeo gli standard adottati dal Comitato di Basilea nel 2017 (c.d. final Basel standards); essi affrontano le carenze dei modelli interni e rafforzano le metodologie standardizzate per calcolare i requisiti patrimoniali, terminando così la revisione della normativa prudenziale globale avviata a seguito della crisi finanziaria del 2008-09.

In particolare, la proposta della Commissione prevede, fra l’altro, l’introduzione del c.d. output floor (che richiede che i requisiti patrimoniali calcolati con i modelli interni non siano eccessivamente inferiori rispetto a quelli calcolati con metodologie standard), l’innalzamento dei requisiti patrimoniali per le esposizioni in equity e quelle fuori bilancio, la revisione della disciplina sui rischi di mercato e operativo. Oltre a recepire gli standard di Basilea, la proposta introduce modifiche con cui si incorporano i rischi di sostenibilità nel quadro prudenziale, si irrobustiscono i poteri di vigilanza e quelli sanzionatori delle autorità, si rivede la disciplina in materia di operatività di banche extra-UE, si articola ulteriormente la disciplina sui requisiti degli esponenti aziendali e del personale che riveste funzioni chiave.


Contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo

Nel luglio 2021 la Commissione ha pubblicato un pacchetto di proposte di revisione della normativa di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (c.d. pacchetto AML/CTF), articolato in quattro distinti atti legislativi. In particolare, si tratta di:

a) un Regolamento e una Direttiva con le quali si rivede e si armonizza ulteriormente l’attuale disciplina in materia di obblighi e controlli antiriciclaggio (Antimoney Laundering Regulation & Directive – AMLR e AMLD, che costituiranno il c.d. single rulebook europeo in materia). Fra le novità più rilevanti si segnalano: i) l’ampliamento del novero dei soggetti obbligati agli adempimenti AML/CTF (prestatori di servizi in valute virtuali; fornitori di servizi di crowdfunding; erogatori di credito al consumo e ipotecario); ii) un nuovo regime per la classificazione dei paesi terzi a rischio di riciclaggio, allineato agli standard del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale, con cui si prevede una lista “nera” dei paesi non cooperativi e una lista “grigia” dei paesi cooperativi con deficienze, nonché la possibilità per la Commissione di identificare in via autonoma i paesi a rischio; iii) l’introduzione di un limite massimo di € 10.000 all’utilizzo del contante nelle transazioni con controparti commerciali, ferma restando la possibilità per gli Stati membri di adottare/mantenere limiti inferiori;

b) un Regolamento che istituisce un’autorità antiriciclaggio europea alla quale vengono conferiti poteri di supervisione, diretta e indiretta, in materia antiriciclaggio, nonché di coordinamento dell’attività delle unità di informazione finanziaria degli Stati membri (Antimoney Laundering Authority Regulation – AMLA);

c) la revisione del Regolamento sui trasferimenti di fondi, con cui si estendono le regole di tracciamento ivi previste ai trasferimenti di cripto-attività effettuati attraverso prestatori di servizi in valute virtuali (Transfer of Funds Regulation recast – TFR recast).

A dicembre 2021 gli Stati membri hanno concluso un primo confronto sul Single Rulebook e sull’AMLA e raggiunto il general approach sul TFR recast.

Unione dei Mercati dei Capitali

A fine novembre 2021 la Commissione ha pubblicato una Comunicazione in cui si rende conto dello stato di avanzamento delle attività volte al completamento dell’Unione dei mercati dei capitali (Capital Markets Union – CMU) e in cui vengono illustrate quattro nuove proposte legislative in materia di mercati finanziari e di risparmio gestito. Con la Comunicazione la Commissione ha dato seguito agli impegni assunti con il Piano d’Azione del settembre 2020, volto a perseguire, attraverso il completamento della CMU, la diversificazione delle fonti di finanziamento delle imprese (in particolare di quelle medio-piccole), l’ampliamento delle possibilità di investimento dei risparmiatori, il sostegno alla transizione verde e digitale; a tali obiettivi di lungo periodo si è aggiunta la necessità di agevolare il finanziamento della crescita post-Covid.

Le iniziative legislative pubblicate insieme alla Comunicazione sono le seguenti:

i) il Regolamento sull’European Single Access Point (ESAP): esso prevede la costituzione, da parte dell’ESMA, di una banca dati gratuita e aperta al pubblico (European Single Access Point – ESAP) in cui confluiranno tutte le informazioni oggetto di obblighi di disclosure in base al diritto dell’UE, oggi molto eterogenee e spesso di difficile reperibilità. L’ESAP è volto a ridurre i costi di ricerca delle informazioni, ampliare la platea degli investitori, rafforzare l’integrazione dei mercati dei capitali locali più piccoli e migliorare la disponibilità e l’accessibilità dei dati sui profili di sostenibilità ambientale, contribuendo a orientare gli investimenti verso attività sostenibili;

ii) la revisione della Markets in Financial Financial Instruments Regulation (MiFIR): il Regolamento MiFIR, adottato nel 2014, disciplina fra l’altro gli obblighi di comunicazione al pubblico dei dati sulle negoziazioni degli strumenti finanziari, consentendo un efficiente funzionamento dei mercati finanziari. Per migliorare la disponibilità di informazioni sui prezzi e sui volumi delle transazioni, la Commissione propone di: i) limitare le esenzioni oggi previste dagli obblighi circa la pubblicazione dei dati sulle negoziazioni; ii) allineare gli obblighi di trasparenza per tutti i gestori di sedi di negoziazione (gestori dei mercati e banche di investimento); iii) facilitare il passaggio da una molteplicità di banche dati sulle transazioni a una singola banca dati per ciascuna classe di strumento negoziato sui mercati (c.d. consolidated tape), a cui tutti gli investitori potranno accedere per avere informazioni quasi in tempo reale sulle negoziazioni che avvengono nell’UE;

iii) la revisione della Alternative Investment Funds Managers Directive (AIFMD): la AIFMD, con cui nel 2011 è stato introdotto un quadro legislativo europeo per i gestori dei fondi alternativi, ha consentito un rapido sviluppo di tali intermediari. La Commissione propone quindi di apportare solo limitati aggiustamenti alla direttiva, volti a promuovere ulteriormente la diffusione dei fondi alternativi e a rafforzare la protezione degli investitori. In particolare, la proposta prevede: i) l’armonizzazione del quadro regolamentare sui cc.dd. fondi di credito (i.e. fondi che erogano finanziamenti), che possono costituire un canale di finanziamento complementare al credito bancario; ii) regole più rigorose sulla delega di funzioni da parte dei gestori a soggetti terzi, volte ad assicurare elevati standard di performance da parte di questi ultimi; iii) l’introduzione di strumenti per la gestione del rischio di liquidità, al fine di preservare il valore degli investimenti in presenza di tensioni di mercato;

iv) la revisione del Regolamento sui fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF): gli ELTIF, introdotti nel 2015, sono fondi specializzati nell’investimento a lungo termine in grandi imprese non quotate, PMI quotate, progetti infrastrutturali in ambito sociale, dei trasporti e dell’energia sostenibile. La proposta della Commissione è volta a sostenere la diffusione di questi fondi, finora assai limitata, attraverso l’ampliamento della gamma di attività in cui essi possono investire, l’introduzione di una maggiore flessibilità per la loro costituzione, gestione e commercializzazione, l’allentamento di alcuni vincoli per gli ELTIF commercializzati esclusivamente presso gli investitori professionali, l’introduzione di modifiche volte a facilitare l’accesso agli ELTIF da parte degli investitori al dettaglio.

Nella Comunicazione sulla CMU la Commissione ha altresì anticipato che nel 2022 adotterà una serie di iniziative fra cui si segnalano: la revisione delle regole per l’accesso alla quotazione di mercato; l’istituzione di un quadro di ‘finanza aperta’ per consentire che i dati siano condivisi e riutilizzati dagli intermediari finanziari per creare nuovi servizi; la promozione dell’alfabetizzazione finanziaria; l’introduzione di una normativa armonizzata in materia di procedure di insolvenza delle società non finanziarie.

Finanza sostenibile

Nel luglio 2021 la Commissione ha pubblicato una nuova Strategia per la finanza sostenibile (Strategy for Financing the Transition to a Sustainable Economy), con cui si intende orientare i flussi finanziari privati verso investimenti in attività sostenibili, facilitando la transizione verso un’economia verde in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo. Nella Strategia la Commissione identifica quattro principali linee d’azione: i) il finanziamento della transizione delle attività economiche verso la sostenibilità, attraverso il completamento dell’attuale sistema della tassonomia e l’etichettatura degli strumenti finanziari cosiddetti green; ii) l’accesso di famiglie e PMI alla finanza sostenibile, facilitando l’accesso di questi soggetti a servizi di consulenza in materia di finanza sostenibile e introducendo prestiti e crediti ipotecari green; iii) la resilienza del settore finanziario e il suo contributo alla sostenibilità, attraverso l’integrazione dei rischi di sostenibilità nella disciplina prudenziale di banche e assicurazioni; iv) il rafforzamento del ruolo globale dell’UE in materia di sostenibilità, sia attraverso la sua partecipazione attiva alle iniziative internazionali in materia, sia attraverso il supporto fornito ai Paesi terzi meno sviluppati nel loro processo di transizione verso la sostenibilità.

La Strategia fa seguito alla realizzazione delle tre principali iniziative del piano d’azione del 2018 della Commissione sulla finanza sostenibile: i) la classificazione delle attività cosiddette green, prevista dal Regolamento Tassonomia adottato nel 2020; ii) gli obblighi di disclosure per le imprese in materia di sostenibilità previsti dalla Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD); iii) uno standard per gli strumenti finanziari sostenibili, introdotto con la proposta di Regolamento su European Green Bond Standard (EUGBS).

La proposta di Regolamento EUGBS, pubblicata a luglio 2021, introduce uno standard comune europeo per le obbligazioni verdi, a cui gli emittenti (privati e sovrani, anche extra-UE) potranno aderire su base volontaria. Lo standard prevede, da un lato, che i fondi raccolti siano impiegati in progetti conformi al Regolamento Tassonomia e, dall’altro, che l’utilizzo dei fondi sia reso noto al mercato attraverso una comunicazione dettagliata; l’effettivo rispetto dei requisiti previsti dall’EUGBS, e in particolare l’allineamento al Regolamento Tassonomia, andrà certificato da revisori esterni sottoposti alla vigilanza dell’ESMA. La proposta di EUGBS è volta, da un lato, a fornire agli emittenti uno strumento per certificare che il capitale di debito raccolto finanzi attività in linea con la Tassonomia UE e, dall’altro, a consentire agli investitori di individuare progetti effettivamente ecosostenibili. L’obiettivo finale dichiarato è l’utilizzo dello standard EUGBS come termine di riferimento con cui confrontare gli attuali standard di mercato e, in prospettiva, l’allineamento di questi ultimi allo standard EUGBS.

Finanza digitale

Nel settembre del 2020 la Commissione ha pubblicato la Comunicazione “Digital Finance Strategy for the EU”, che definisce gli obiettivi strategici e le azioni da intraprendere entro il 2024 in tale ambito. Con essa la Commissione intende promuovere la finanza digitale in modo da consentire a consumatori e imprese di cogliere tutte le opportunità offerte, nel rispetto dei valori europei e in base a una solida disciplina dei rischi. Contemporaneamente, la Commissione ha pubblicato tre proposte normative: 1) un regolamento che introduce presidi in materia di resilienza ai rischi informatici ICT nel settore finanziario (c.d. Digital Operational Resilience Act – DORA); 2) un regolamento in materia di cripto-attività (c.d. Market in Crypto Asset – MiCA); 3) un regolamento contenente un regime pilota sulle infrastrutture di mercato basate sulle tecnologie di registro distribuito “Distributed Ledger Technologies – DLT” (c.d. Pilot Regime for DLT market Infrastructures).

In particolare, la proposta DORA introduce un quadro normativo rafforzato e armonizzato in materia di sicurezza informatica, da applicare al settore finanziario e ai soggetti terzi fornitori di servizi critici relativi alle Information and Communication Technologies (ICT). Essa disciplina in particolare cinque aspetti: i) gestione del rischio ICT; ii) reporting degli incidenti; iii) testing della resilienza; iv) rischio dei fornitori di servizi ICT; v) scambio di informazioni. DORA costituirà lex specialis rispetto alla direttiva NIS (Network and Information Security). La proposta MiCA, volta alla definizione di un quadro normativo UE per le cripto-attività, prevede: i) requisiti armonizzati per emittenti e prestatori di servizi in cripto-attività (crypto-asset service provider, CASP); ii) un regime ad hoc per due sotto-categorie di cripto-attività (gli asset-referenced token – ART e gli e-money token – EMT) caratterizzate dall’impegno dell’emittente a mantenerne il valore stabile (c.d. stablecoin); iii) per gli emittenti di cripto-attività diverse da ART ed EMT, l’obbligo di pubblicazione di un documento informativo armonizzato (white paper). La proposta DLT Pilot Regime introduce una disciplina – temporanea e applicabile su base discrezionale – per le infrastrutture di mercato che utilizzano la tecnologia DLT per l’emissione, la registrazione, il trasferimento o la conservazione di security tokens. Questi ultimi sono cripto-attività che si qualificano come strumenti finanziari, che dunque sarebbero esclusi dall’ambito di applicazione del Regolamento MiCA, ma continuerebbero a essere soggetti alla disciplina sui servizi di investimento (MIFID) e sui depositari centrali (CSDR). Al fine di consentirne la sperimentazione, il regime pilota prevede deroghe temporanee ad alcuni aspetti della disciplina vigente.

A fine 2021 è stato raggiunto l’accordo in Consiglio sulle prime due proposte (DORA e MiCA) e si è concluso il trilogo sulla terza (DLT Pilot Regime).

Pagamenti al dettaglio

Nel settembre del 2020 la Commissione ha pubblicato la Comunicazione “Retail payments strategy for the EU”, in cui vengono illustrati gli obiettivi della strategia e le azioni volte a conseguirli. La strategia mira a promuovere l’innovazione tecnologica nel settore dei pagamenti ed è strettamente connessa alla strategia in materia di finanza digitale. Prendendo atto della frammentarietà delle soluzioni di pagamento adottate su base nazionale e della necessità di favorire l’innovazione tecnologica nel settore dei pagamenti al dettaglio anche alla luce di quanto emerso a seguito dell’emergenza COVID19, la Comunicazione propone una strategia articolata nei seguenti quattro pilastri.

1) Soluzioni di pagamento digitali e istantanee paneuropee. Tra le principali azioni previste nell’ambito di questo pilastro si segnalano quelle volte a valorizzare lo schema dei pagamenti istantanei, a favorire soluzioni di pagamento transfrontaliere paneuropee e a potenziare l’Area dei pagamenti dell’euro (SEPA).

2) Mercati dei pagamenti al dettaglio innovativi e competitivi. Le azioni previste nell’ambito di questo pilastro sono volte a sfruttare appieno il potenziale della direttiva sui servizi di pagamento (PSD2). Tale direttiva sarà interamente rivista con l’obiettivo di presentare entro la fine del 2022 una proposta legislativa per un framework di “Open Finance” che garantisca la condivisione delle informazioni finanziarie, previo consenso del cliente, tra banche e società esterne per sviluppare prodotti e servizi innovativi. Sono inoltre previsti interventi per garantire ai consumatori un elevato livello di sicurezza nei pagamenti online.

3) Sistemi di pagamento al dettaglio efficienti e interoperabili e altre infrastrutture di supporto. Le azioni previste nell’ambito di tale pilastro sono volte principalmente ad assicurare una maggiore interoperabilità dei sistemi di pagamento e delle infrastrutture per garantire soluzioni di pagamento istantanee.

4) Pagamenti internazionali efficienti, comprese le rimesse. Riguardo a tale ultimo pilastro la Commissione si aspetta che gli operatori di pagamento facilitino i collegamenti tra sistemi europei quali TARGET Instant Payment System o RT1 e sistemi di pagamento istantanei di paesi terzi e incoraggia gli Stati Membri a una progressiva riduzione dei costi connessi al mercato delle rimesse.

Nel corso del 2022 la Commissione dovrebbe presentare proposte legislative in materia di pagamenti istantanei e di revisione della PSD2.

Disciplina prudenziale del settore assicurativo

Nel settembre 2021 la Commissione ha pubblicato una Comunicazione sulla disciplina prudenziale nel settore assicurativo, che accompagna la proposta di revisione della Direttiva Solvibilità II (Solvency II), entrata in vigore nel 2016, e la proposta di Direttiva sul risanamento e la risoluzione delle imprese assicurative (Insurers’ Recovery and Resolution). Nel complesso, le proposte della Commissione sono volta ad accrescere la capacità del settore assicurativo di finanziare la ripresa economica post-pandemica e la transizione verso un’economia sostenibile e a garantire al contempo la stabilità finanziaria del settore assicurativo. In particolare:

i) la proposta di revisione della Direttiva Solvibilità II, entrata in vigore nel 2016, contiene numerose novità quali a) la semplificazione dei criteri per beneficiare di un trattamento prudenziale agevolato degli investimenti a medio e a lungo termine in azioni; b) il chiarimento delle condizioni perché le imprese assicurative con un basso profilo di rischio possano beneficiare di un regime meno oneroso; c) il miglioramento della sensibilità al rischio per tenere conto della situazione di bassi tassi di interesse sia nella valutazione delle passività sia nel calcolo dei requisiti di capitale; d) una maggiore articolazione delle regole di trasparenza; e) la revisione del quadro in materia di supervisione di gruppi cross-border; f) l’introduzione di strumenti di vigilanza macroprudenziale per accrescere la capacità di gestione dei rischi sistemici per la stabilità finanziaria;

ii) la proposta di Direttiva sul risanamento e risoluzione delle imprese assicurative è volta principalmente ad assicurare che le imprese assicurative e le autorità di controllo siano preparate a gestire gravi situazioni di instabilità finanziaria; ciò avviene con l’attribuzione alle autorità di strumenti per garantire un processo di gestione ordinata delle imprese di assicurazione in difficoltà.